Comprendere e gestire una società sportiva dilettantistica

Comprendere e gestire una società sportiva dilettantistica

Comprendere e gestire una società sportiva dilettantistica (Prima Parte)

(Maestro Mario Lucci)

  1. Innovazioni giuridiche

Il terzo settore da sempre è oggetto di osservazioni e modifiche in merito all’andamento delle normative che si prefiggono come obiettivo in via primaria di organizzarlo e tutelarlo, in via secondaria di controllarle, un eventuale utilizzo improprio delle forme giuridiche aggregative in esso incluse.

Si rammenta che attualmente le possibilità di organizzazione sportiva offerte dall’art. 90 della legge n. 289/2002, così come modificata dalla legge n. 128/2004, sono le seguenti:

– associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dall’art. 36 e seguenti Cod. Civ.

– associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000

– società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Solo chi utilizza una delle forme giuridiche sopra indicate ha potuto conseguire particolari benefici di settore e, quindi, pur essendo comunque legittimo utilizzare anche una diversa forma organizzativa non contemplata tra quelle predette (ad esempio, società per azioni/responsabilità limitata con scopo di lucro), sarebbe stata esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte del CONI, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 186/2004, in quanto limitato all’ambito delle strutture non profit.

Attualmente, la forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell’associazione, ossia una formazione sociale per il perseguimento di fini superindividuali non lucrativi per la gestione di interessi comuni. La forma di associazione, utilizzata nel panorama dilettantistico, comporta benefici fiscali in forza dell’art. 74 c.6 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede per la determinazione dell’IVA una detrazione forfetizzata in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili relative alle pubblicità, nonché la detrazione del 10% per le sponsorizzazioni e la detrazione di 1/3 dell’imposta per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registri nazionale tenuto dal CONI. La procedura di iscrizione si avvia in forma telematica tramite la compilazione di appositi moduli. Qualora il CONI convalidi tale iscrizione, la stessa avrà durata annuale con rinnovo automatico a seguito della riaffiliazione ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

La scelta della costituzione di una società sportiva dilettantistica (ASD) sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione ed i significativi vantaggi fiscali.

Le Associazioni sono ispirate al principio di democrazia interna a differenza delle società di capitali nelle quali il “peso” dei soci è proporzionale alle quote o alle azioni sottoscritte. Quasi tutte le ASD assumono la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica. Sia le ASD che le società sportive dilettantistiche (SSD) devono essere costituite con atto scritto; lo statuto deve prevedere, tra le tante, il nome dell’associazione, la sede, le finalità dell’associazione, i soci, gli organi, ecc. L’art. 90 comma 18 bis della L. 289/2003, prevede che: “è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”. L’art. 148 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) dispone ulteriormente:

– il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

– l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

(fine prima parte)

Fonti:
  • Claudio Sottoriva – “LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018: L’INTRODUZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE” Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano
  • Anna Maria D’Andrea – Associazioni e società sportive dilettantistiche: tutte le agevolazioni fiscali
  • Giuliano Sinibaldi – Le “BUONE PRATICHE” per la corretta gestione di una associazione sportiva dilettantistica
  • avv. Nicola Ferrante (aggiornato a marzo 2017) – La gestione dell’associazione sportiva